Art. 1

In vigore dal 8 gen 1901
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto il decreto reale 9 agosto 1896, n. CCCXXVII; Considerando che nell'interesse dell'istituto agrario sperimentale di Perugia è opportuno e urgente provvedere, affinché al termine dei corsi gli studenti conseguano uno speciale titolo accademico; Udito il consiglio per l'istruzione agraria; Sulla proposta del ministro per l'agricoltura, l'industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. All'art. 2 del decreto reale 9 agosto 1896, n. CCCXXVII predetto, è sostituito il seguente: «Conseguiranno il titolo accademico di dottore in scienze agrarie gli studenti, i quali siano stati ammessi nell'istituto con le condizioni richieste dalle altre scuole superiori di agricoltura del Regno e vi abbiano percorso tutti gli studii, la cui durata sarà uguale a quella stabilita per le altre scuole superiori.» «Il titolo predetto attesta la coltura di chi lo possiede, ma non autorizza all'esercizio di speciali professioni, nè a concorrere agl'impieghi governativi.» Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 dicembre 1900. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 17 dicembre 1900. Reg. 226. Atti del Governo a f. 54. F. Rostagno. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli E. GIANTURCO. Carcano.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1900-12-09;355#art-1

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