Art. 1
In vigore dal 8 gen 1901
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il decreto reale 9 agosto 1896, n. CCCXXVII;
Considerando che nell'interesse dell'istituto agrario sperimentale di Perugia è opportuno e urgente provvedere, affinché al termine dei corsi gli studenti conseguano uno speciale titolo accademico;
Udito il consiglio per l'istruzione agraria;
Sulla proposta del ministro per l'agricoltura, l'industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
All'art. 2 del decreto reale 9 agosto 1896, n. CCCXXVII predetto, è sostituito il seguente:
«Conseguiranno il titolo accademico di dottore in scienze agrarie gli studenti, i quali siano stati ammessi nell'istituto con le condizioni richieste dalle altre scuole superiori di agricoltura del Regno e vi abbiano percorso tutti gli studii, la cui durata sarà uguale a quella stabilita per le altre scuole superiori.»
«Il titolo predetto attesta la coltura di chi lo possiede, ma non autorizza all'esercizio di speciali professioni, nè a concorrere agl'impieghi governativi.»
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 dicembre 1900.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 17 dicembre 1900.
Reg. 226. Atti del Governo a f. 54. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli E. GIANTURCO.
Carcano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1900-12-09;355#art-1