Art. 4

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1900-11-01;362#art-4

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Art. 4 Che modifica i Regolamenti universitario, dei licei e ginnasi, degli istituti tecnici e nautici, delle scuole tecniche, normali ed elementari, in riguardo a determinati giorni di vacanze scolastiche. — Testo vigente | Portale Normativo