Art. 1
In vigore dal 26 ott 1900
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 14 della legge 6 luglio 1862, n. 680;
Visto il regio decreto 13 novembre 1862, n. 971, che stabilisce le Sezioni elettorali della Camera di commercio ed arti di Aquila;
Visto il regio decreto 23 agosto 1900, n. CCXLV (parte supplementare), che scioglie la Camera suddetta;
Vista la proposta fatta dal prefetto di Aquila;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È approvata l'unita tabella delle Sezioni elettorali della Camera di commercio ed arti di Aquila, vista d'ordine Nostro dal ministro proponente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1900-10-11;289#art-1