Art. 1

In vigore dal 26 ott 1900
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 14 della legge 6 luglio 1862, n. 680; Visto il regio decreto 13 novembre 1862, n. 971, che stabilisce le Sezioni elettorali della Camera di commercio ed arti di Aquila; Visto il regio decreto 23 agosto 1900, n. CCXLV (parte supplementare), che scioglie la Camera suddetta; Vista la proposta fatta dal prefetto di Aquila; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: . È approvata l'unita tabella delle Sezioni elettorali della Camera di commercio ed arti di Aquila, vista d'ordine Nostro dal ministro proponente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1900-10-11;289#art-1

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