Testo unicoCapo III

Art. 79

Abrogato

(Art. 10, legge 3 marzo 1898, n. 47).

In vigore dal 10 feb 2011
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1900-10-09;373#art-tu-79

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(Art. 10, legge 3 marzo 1898, n. 47). (Art. 79 Col quale si approva il testo unico delle disposizioni di legge riguardanti gl'Istituti d'emissione e la circolazione dei biglietti di banca.) — Testo vigente | Portale Normativo