Testo unicoTitolo I

Art. 3

Abrogato

(Art. 8, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 10, allegato I alla legge 22 luglio 1894, n. 339 - Art. 4, legge 2 luglio 1896, n. 253).

In vigore dal 10 feb 2011
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1900-10-09;373#art-tu-3

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