Testo unicoCapo III

Art. 19

Abrogato

(Art. 7, legge 30 giugno 1891, n. 314 - Art. 21, legge 10 agosto 1893, n. 449).

In vigore dal 10 feb 2011
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1900-10-09;373#art-tu-19

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(Art. 7, legge 30 giugno 1891, n. 314 - Art. 21, legge 10 agosto 1893, n. 449). (Art. 19 Col quale si approva il testo unico delle disposizioni di legge riguardanti gl'Istituti d'emissione e la circolazione dei biglietti di banca.) — Testo vigente | Portale Normativo