Art. 1

In vigore dal 4 ott 1900
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione per causa di pubblica utilità; Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5183, che approva alcune modificazioni alla legge succitata; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo: . È dichiarata opera di pubblica utilità l'ampliamento del campo di tiro a segno per uso promiscuo del presidio e della società di tiro a segno di Ivrea, esistente nel territorio di Chiaverano (Torino).
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urn:nir:stato:regio.decreto:1900-08-19;252#art-1

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Art. 1 Che dichiara di pubblica utilita' l'ampliamento del campo di tiro a segno di Ivrea. — Testo vigente | Portale Normativo