Art. 1
In vigore dal 4 ott 1900
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione per causa di pubblica utilità;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5183, che approva alcune modificazioni alla legge succitata;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È dichiarata opera di pubblica utilità l'ampliamento del campo di tiro a segno per uso promiscuo del presidio e della società di tiro a segno di Ivrea, esistente nel territorio di Chiaverano (Torino).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1900-08-19;252#art-1