Art. 1

In vigore dal 20 set 1900
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la legge che approva il bilancio della pubblica istruzione per l'anno 1899-900; Veduta la convenzione in data 10 luglio 1900 tra il Ministero della pubblica istruzione e il Comune di Ruvo di Puglia, per la quale il Governo s'impegna ad istituire e mantenere in Ruvo una scuola tecnica governativa, e il Comune predetto a corrispondere annualmente la somma di L. 12,932 e provvedere al locale, al materiale scientifico e non scientifico e al personale di servizio; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. A far tempo dal 1° ottobre 1900, è istituita in Ruvo di Puglia una scuola tecnica governativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 luglio 1900. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 30 agosto 1900. Reg. 225. Atti del Governo a f. 36. F. Rostagno. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli E. GIANTURCO. Gallo.
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Art. 1 Che istituisce in Ruvo di Puglia una Scuola Tecnica governativa. — Testo vigente | Portale Normativo