Art. 1

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1900-05-27;205#art-rd-1

In sintesi

La norma in oggetto non è più in vigore in quanto risulta interamente abrogata. Il testo originario approvava un regolamento sulla prevenzione degli infortuni per le costruzioni. A seguito dell'intervento legislativo abrogativo, le relative disposizioni hanno cessato la propria efficacia. Non vi sono ulteriori contenuti normativi applicabili nel testo fornito.

Perché esiste questa norma

Il provvedimento mirava a regolamentare la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni contemplate dalla legge 17 marzo 1898, n. 80, ma è stato formalmente eliminato dall'ordinamento.

A chi si applica

Trattandosi di una disposizione abrogata, non si applica più ad alcun soggetto.

Esempio pratico

Un'impresa edile che esegue lavori di costruzione non deve più fare riferimento a questo regolamento per la prevenzione degli infortuni, poiché l'intero provvedimento è stato abrogato. L'attività non è quindi soggetta alle regole contenute in questa norma.

Cosa è cambiato

Con l'art. 1, comma 1 della legge 7 aprile 2025, n. 56 è stata disposta l'abrogazione dell'intero provvedimento.

Domande frequenti

La norma è attualmente in vigore?No, l'intero provvedimento è stato espressamente abrogato dalla legge 7 aprile 2025, n. 56.
Quale materia regolava originariamente questo provvedimento?Approvava il regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni contemplate dalla legge 17 marzo 1898, n. 80.
Quale disposizione ha stabilito l'abrogazione della norma?L'abrogazione è stata disposta dall'articolo 1, comma 1 della legge 7 aprile 2025, n. 56.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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