Art. 1
AbrogatoLe tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1900-05-27;205#art-rd-1
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La norma in oggetto non è più in vigore in quanto risulta interamente abrogata. Il testo originario approvava un regolamento sulla prevenzione degli infortuni per le costruzioni. A seguito dell'intervento legislativo abrogativo, le relative disposizioni hanno cessato la propria efficacia. Non vi sono ulteriori contenuti normativi applicabili nel testo fornito.
Il provvedimento mirava a regolamentare la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni contemplate dalla legge 17 marzo 1898, n. 80, ma è stato formalmente eliminato dall'ordinamento.
Trattandosi di una disposizione abrogata, non si applica più ad alcun soggetto.
Un'impresa edile che esegue lavori di costruzione non deve più fare riferimento a questo regolamento per la prevenzione degli infortuni, poiché l'intero provvedimento è stato abrogato. L'attività non è quindi soggetta alle regole contenute in questa norma.
Con l'art. 1, comma 1 della legge 7 aprile 2025, n. 56 è stata disposta l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.