Art. 1

Abrogato
In vigore dal 30 nov 1980
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) l'abrogazione del presente decreto salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta di seguito il testo del citato art. 103: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1900-03-22;143#art-1

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