Art. 1
In vigore dal 30 mar 1900
Che determina le zone di servitù militari da stabilirsi attorno ai magazzini per munizioni da guerra di Chieti, Campobasso e Foggia. - Firmato UMBERTO - Controfirmato Pelloux - Visto A. Bonasi.
Registrato alla Corte dei conti addì 9 marzo 1900.
Reg. 222. Atti del Governo a f. 149.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1900-02-15;49#art-1