Testo unico
Art. 43
AbrogatoArt. 40 del testo unico 1889, modificato con l'art. 3 della legge 1892, con l'art. 6 della legge 1890 e con l'art. 4 della legge 1899.
In vigore dal 10 feb 2011 Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
urn:nir:stato:regio.decreto:1899-12-24;501#art-tu-43