Testo unico

Art. 43

Abrogato

Art. 40 del testo unico 1889, modificato con l'art. 3 della legge 1892, con l'art. 6 della legge 1890 e con l'art. 4 della legge 1899.

In vigore dal 10 feb 2011
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-12-24;501#art-tu-43

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