Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-12-14;486#art-1

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Art. 1 Circa la dotazione di linfa vaccinica, di cui sono obbligati a munirsi i capitani dei piroscafi addetti al trasporto dei passeggieri in viaggi di lunga navigazione — Testo vigente | Portale Normativo