Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;404#art-2

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Art. 2 Che stabilisce il contributo annuo che i Monti di pieta' debbono pagare per le spese occorrenti alla pubblicazione degli atti costitutivi e modificativi degli statuti e delle loro situazioni semestrali e rendiconti annuali. — Testo vigente | Portale Normativo