Art. 1
In vigore dal 13 gen 1900
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge del 5 giugno 1850, n. 1037, e il regio decreto del 26 giugno 1867, n. 1817;
Veduta la domanda dell'avv. Giovanni Manacorda al fine che sia eretta in ente morale una scuola di musica da lui fondata in Solonghello (Alessandria);
Sentito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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La scuola di musica Manacorda in Solonghello (provincia di Alessandria) è eretta in ente morale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;366#art-1