Art. 1

In vigore dal 13 gen 1900
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la legge del 5 giugno 1850, n. 1037, e il regio decreto del 26 giugno 1867, n. 1817; Veduta la domanda dell'avv. Giovanni Manacorda al fine che sia eretta in ente morale una scuola di musica da lui fondata in Solonghello (Alessandria); Sentito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: . La scuola di musica Manacorda in Solonghello (provincia di Alessandria) è eretta in ente morale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;366#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo