Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-09-11;389#art-2

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Art. 2 Circa le indennita' da corrispondersi ai Pretori, agli Ufficiali di polizia giudiziaria ed ai testimoni e periti in occasione di inchiesta da eseguirsi a norma del Regolamento per l'esecuzione della legge per gli infortuni sul lavoro. — Testo vigente | Portale Normativo