Regolamento
Art. 20
In vigore dal 24 ago 1899
Non potrà darsi in lettura che un volume alla volta. Chi ne desiderasse un secondo, foss'anche della stessa opera, dovrà restituire il primo, insieme alla scheda relativa, e munirsi di una nuova, conformemente alle prescrizioni indicate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-06-25;213#art-r-20