Regolamento

Art. 11

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
Regolamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1899-06-18;232#art-r-11

In sintesi

Questo articolo non e' piu' in vigore nell'ordinamento. Il testo della disposizione e' stato interamente abrogato da un intervento legislativo successivo. Pertanto, l'articolo 11 non contiene piu' prescrizioni o regole applicabili.

Perché esiste questa norma

La norma faceva originariamente parte del regolamento generale per la prevenzione degli infortuni nelle attivita' che trattano materie esplodenti, ma e' stata formalmente abrogata.

A chi si applica

La disposizione non si applica piu' a nessun soggetto, in quanto e' stata abrogata.

Esempio pratico

Un'impresa che opera con materie esplodenti non deve piu' fare riferimento a questo specifico articolo per i propri adempimenti, poiche' la norma e' stata cancellata dall'ordinamento.

Cosa è cambiato

L'articolo 1, comma 1 della Legge 7 aprile 2025, n. 56 ha abrogato integralmente l'intero provvedimento.

Domande frequenti

L'articolo 11 e' attualmente in vigore?No, l'articolo e' stato formalmente abrogato e non produce piu' effetti giuridici.
Quale legge ha cancellato questa disposizione?L'abrogazione e' stata disposta dalla Legge 7 aprile 2025, n. 56.
L'abrogazione riguarda solo l'articolo 11 o l'intero regolamento?La legge ha disposto l'abrogazione dell'intero provvedimento regolamentare.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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