Art. 11
AbrogatoLe tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-06-18;232#art-r-11
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Questo articolo non e' piu' in vigore nell'ordinamento. Il testo della disposizione e' stato interamente abrogato da un intervento legislativo successivo. Pertanto, l'articolo 11 non contiene piu' prescrizioni o regole applicabili.
La norma faceva originariamente parte del regolamento generale per la prevenzione degli infortuni nelle attivita' che trattano materie esplodenti, ma e' stata formalmente abrogata.
La disposizione non si applica piu' a nessun soggetto, in quanto e' stata abrogata.
Un'impresa che opera con materie esplodenti non deve piu' fare riferimento a questo specifico articolo per i propri adempimenti, poiche' la norma e' stata cancellata dall'ordinamento.
L'articolo 1, comma 1 della Legge 7 aprile 2025, n. 56 ha abrogato integralmente l'intero provvedimento.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.