Art. 1

In vigore dal 18 mag 1899
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione per causa di pubblica utilità; Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni alla succitata; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo: . È dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di una caserma in territorio di Ponte Chianale (Borgata della Chianale).
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-03-30;101#art-1

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