Art. 1
In vigore dal 18 mag 1899
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione per causa di pubblica utilità;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni alla succitata;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
È dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di una caserma in territorio di Ponte Chianale (Borgata della Chianale).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-03-30;101#art-1