Art. 1

In vigore dal 9 apr 1899
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Considerata la singolare importanza artistica della Chiesa Cattedrale di Santa Maria in Atri; Visto il parere dato all'unanimità dalla Giunta Superiore di Belle Arti, nell'adunanza del 14 dicembre 1897; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. La Chiesa Cattedrale di Santa Maria in Atri è dichiarata monumento nazionale. Ordiniamo che il presento decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 febbraio 1899. UMBERTO. G. Baccelli. Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-02-19;84#art-1

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Art. 1 Che dichiara monumento nazionale la Chiesa Cattedrale di Santa Maria in Atri. — Testo vigente | Portale Normativo