Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-01-15;19#art-1

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Art. 1 Col quale vengono estese le disposizioni contenute in quello in data 14 settembre 1862, n. 840, ai funzionarii del R. ispettorato generale delle Strade ferrate destinati a prestar servizio nell'Amministrazione centrale. — Testo vigente | Portale Normativo