Art. 1

In vigore dal 16 feb 1899
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto l'art. 177 del codice di commercio; Veduti gli art. 52 e 62 del regolamento approvato con regio decreto del 27 dicembre 1882, n. 1139 (serie 3ª); Veduto il regio decreto 18 dicembre 1884, n. 1522 (serie 3ª, parte supplementare); Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Le società che hanno per principale oggetto l'esercizio del credito devono depositare presso il tribunale e trasmettere al Ministero di agricoltura, industria e commercio la loro situazione mensile secondo gli uniti modelli, visti d'ordine Nostro dal ministro proponente. Il modello segnato con la lettera A dovrà usarsi dalle società per azioni, quello segnato con la lettera B dalle società a responsabilità illimitata. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 gennaio 1899. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 24 gennaio 1899. Reg. 218. Atti del Governo a f. 109. F. Rostagno. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO APRILE. A. Fortis.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-01-08;5#art-1

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