Art. 4

Abrogato
In vigore dal 10 feb 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-12-29;503#art-4

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Art. 4 Col quale vengono condonate le pene restrittive sulla liberta' personale non superiori ai 2 anni inflitte dai Tribunali militari di Milano, Firenze e Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo