Art. 1

In vigore dal 28 feb 1899
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la legge del 12 luglio 1896, n. 293; Veduta la legge del 25 dicembre 1898, n. 499, con la quale fu approvato il bilancio passivo del Ministero dell'istruzione per l'esercizio finanziario 1898-99; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È istituita nella città di Genova una seconda scuola normale femminile, a far tempo dal 1° gennaio 1899. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 dicembre 1898. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 8 febbraio 1899. Reg. 218. Atti del Governo a f. 154. Rostagno. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO APRILE. G. Baccelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-12-29;433#art-1

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