Art. 1

In vigore dal 13 gen 1899
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la legge 5 giugno 1850, n. 1037, e l'art. 3 del regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817; Visto che con testamento olografo pubblicato innanzi il pretore del 3° mandamento di Roma, 17 ottobre 1896, il barone Ferdinando Di Platner dispose a favore del regio istituto dei sordo-muti in Roma un legato di lire cinquemila; Veduto la domanda con la quale il presidente del consiglio di vigilanza del suddetto ente morale chiede che l'ente stesso sia autorizzato ad accettare il legato di cui si tratta; Visto il parere favorevole del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. L'ente morale, regio istituto dei sordo-muti di Roma, è autorizzato ad accettare il legato di lire cinquemila assegnatogli dal barone Ferdinando Di Platner, con testamento olografo pubblicato il 17 ottobre 1896 innanzi il pretore del 3° mandamento di Roma. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 novembre 1898. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1898. Reg. 218. Atti del Governo a f. 16. Rostagno. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. Finocchiaro Aprile. G. Baccelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-11-27;384#art-1

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Art. 1 che autorizza il regio istituto dei sordo muti di Roma ad accettare il legato Di Platner. — Testo vigente | Portale Normativo