Art. 1

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-10-08;373#art-1

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Art. 1 Con cui, a partire dal 1° ottobre 1898, sono ridotte con abbuono di parte della quota spettante all'erario le tariffe dei trasporti di cereali in partenza da Sampierdarena (fermate) e da Sampierdarena (stazione), nonche' da Rivarolo Ligure (docks) con destinazione alla Svizzera, e sono ammesse altre agevolazioni pei detti trasporti. — Testo vigente | Portale Normativo