Art. 1 Con cui, a partire dal 1° ottobre 1898, sono ridotte con abbuono di parte della quota spettante all'erario le tariffe dei trasporti di cereali in partenza da Sampierdarena (fermate) e da Sampierdarena (stazione), nonche' da Rivarolo Ligure (docks) con destinazione alla Svizzera, e sono ammesse altre agevolazioni pei detti trasporti. — Testo vigente | Portale Normativo