Statuto›Titolo XIV
Art. 60
In vigore dal 18 nov 1898
La biblioteca è alimentata da tutte le opere musicali che vengono per legge consegnate alla regia procura di Stato, dalle eventuali donazioni e dagli acquisti che il bibliotecario, d'accordo col direttore fa ogni anno, nei limiti delle somme stabilite a questo scopo nel bilancio preventivo dell'istituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-09-25;324#art-s-60