StatutoTitolo XIV

Art. 60

In vigore dal 18 nov 1898
La biblioteca è alimentata da tutte le opere musicali che vengono per legge consegnate alla regia procura di Stato, dalle eventuali donazioni e dagli acquisti che il bibliotecario, d'accordo col direttore fa ogni anno, nei limiti delle somme stabilite a questo scopo nel bilancio preventivo dell'istituto.
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