Art. 1

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-09-25;298#art-1

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Art. 1 Con cui gli ispettori demaniali incaricati di verificazioni di uffizi e di altre operazioni fuori del rispettivo circolo, continueranno a percepire le indennita' assegnate al circolo stesso per spese di giro, anche durante il tempo della missione, verso deduzione della corrispondente quota nelle tabelle della indennita' di viaggio e di soggiorno. — Testo vigente | Portale Normativo