Art. 1

In vigore dal 14 apr 1899
Con cui il liceo-ginnasiale di Matera continuerà ad esistere come istituto governativo con tutte le prerogative inerenti ai licei-ginnasiali regi, fino a che il comune adempirà agli obblighi assunti colla nuova convenzione del 1° settembre 1898, pagando allo Stato l'annuo canone di lire 24,000, e provvedendo al fabbricato dell'istituto, al materiale scientifico e non scientifico, alle spese di cancelleria e segreteria. - Firmato UMBERTO - Controfirmato G. Baccelli - Visto C. Finocchiaro Aprile. Registrato alla Corte dei Conti addì 27 marzo 1899. Reg. 218. Atti del Governo a f. 281.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-09-24;443#art-1

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Art. 1 Che approva la convenzione col comune di Matera pel mantenimento di quel liceo-ginnasio. — Testo vigente | Portale Normativo