Art. 1

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-09-14;263#art-1

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Art. 1 Col quale il comune di Milano e' autorizzato, con decorrenza dal giorno successivo a quello della pubblicazione, a riscuotere sul vino e sull'uva che s'introducono nell'ambito daziario del comune chiuso, in luogo ed a compensazione della tassa di minuta vendita, di cui le dette bevande sarebbero suscettibili a termini di legge, un dazio addizionale superiore al 50 per cento del rispettivo dazio governativo; e cioe' per il vino un'eccedenza di lire 2.33 a ettolitro e per l'uva una eccedenza di lire 1. 55 a quintale. — Testo vigente | Portale Normativo