Art. 1
In vigore dal 8 nov 1898
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 5 e 6 del Regolamento di sanità marittima, approvato con R. decreto 29 settembre 1895, n. 636;
Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, d'accordo con quello della Marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
L'Ufficio di porto di Avenza, scalo della Marina di Carrara, è elevato dalla 2ª alla 1ª classe per le competenze in materia di sanità marittima.
È conseguentemente modificata la tabella annessa al citato Regolamento.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 4 settembre 1898.
UMBERTO.
Pelloux.
G. Palumbo.
Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-09-04;436#art-1