Art. 1

In vigore dal 8 nov 1898
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visti gli articoli 5 e 6 del Regolamento di sanità marittima, approvato con R. decreto 29 settembre 1895, n. 636; Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, d'accordo con quello della Marina; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. L'Ufficio di porto di Avenza, scalo della Marina di Carrara, è elevato dalla 2ª alla 1ª classe per le competenze in materia di sanità marittima. È conseguentemente modificata la tabella annessa al citato Regolamento. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 4 settembre 1898. UMBERTO. Pelloux. G. Palumbo. Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-09-04;436#art-1

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Art. 1 Concernente l'Ufficio di porto di Avenza. — Testo vigente | Portale Normativo