Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 apr 1907
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 3 MARZO 1907, N. LXI

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-08-10;251#art-2

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Art. 2 Che modifica l'altro del 1° giugno 1897, n. CLXXV, relativo alle sezioni elettorali dei tre collegi di probi-viri in Bologna. — Testo vigente | Portale Normativo