Art. 1
In vigore dal 14 set 1898
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il Nostro decreto del 30 luglio 1896, con cui furono revocati i Regi decreti 4 aprile 1869 e 8 giugno 1893, col primo dei quali il Comune di Alteta fu soppresso ed aggregato al Comune di Montegiorgio, e col secondo fu respinto un ricorso che impugnava per illegittimità, la decretata soppressione;
Ritenuto che il Regio decreto dell'8 giugno 1893 costituisce un provvedimento amministrativo di ultimo grado, che non poteva essere impugnato con ricorsi di sorta;
Vista la legge comunale e provinciale, testo unico del 4 maggio 1898, n. 164;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Il mentovato Nostro decreto del 30 luglio 1896, non ancora attivato, è revocato.
Le frazioni di Alteta e Cerreto continuano a far parte del Comune di Montegiorgio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino, addì 29 luglio 1898.
UMBERTO.
Pelloux.
Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Storico versioni
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