Art. 1

In vigore dal 14 set 1898
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Visto il Nostro decreto del 30 luglio 1896, con cui furono revocati i Regi decreti 4 aprile 1869 e 8 giugno 1893, col primo dei quali il Comune di Alteta fu soppresso ed aggregato al Comune di Montegiorgio, e col secondo fu respinto un ricorso che impugnava per illegittimità, la decretata soppressione; Ritenuto che il Regio decreto dell'8 giugno 1893 costituisce un provvedimento amministrativo di ultimo grado, che non poteva essere impugnato con ricorsi di sorta; Vista la legge comunale e provinciale, testo unico del 4 maggio 1898, n. 164; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Il mentovato Nostro decreto del 30 luglio 1896, non ancora attivato, è revocato. Le frazioni di Alteta e Cerreto continuano a far parte del Comune di Montegiorgio. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino, addì 29 luglio 1898. UMBERTO. Pelloux. Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-07-29;376#art-1

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Art. 1 Che revoca l'altro in data 30 luglio 1896 concernente l'aggregazione della frazione di Alteta al Comune di Montegiorgio. — Testo vigente | Portale Normativo