Art. 1

Abrogato
In vigore dal 10 feb 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-09;274#art-1

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Art. 1 Che approva il testo unico di leggi per la reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica, le pensioni ai feriti ed alle famiglie dei morti per l'indipendenza d'Italia e la concessione di assegni vitalizi, a titolo di ricompensa nazionale, ai veterani del 1848-49. — Testo vigente | Portale Normativo