Art. 1 Che approva il testo unico di leggi per la reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica, le pensioni ai feriti ed alle famiglie dei morti per l'indipendenza d'Italia e la concessione di assegni vitalizi, a titolo di ricompensa nazionale, ai veterani del 1848-49. — Testo vigente | Portale Normativo