Art. 2

In vigore dal 27 ago 1898
La società concessionaria verserà nelle casse dello Stato l'annuo contributo chilometrico di lire venti, a titolo di corrispettivo per le spese di sorveglianza delle linee predette, in applicazione dell'art. 12 della citata legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 giugno 1898. UMBERTO Registrato alla corte dei conti addì 6 agosto 1898. Rea. 216. Atti del Governo a f. 89. G. Cappiello. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli T. Bonacci. Afan De Rivera.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-05;227#art-2

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