Art. 1 Col quale la cassa di soccorso tra gli operai delle miniere demaniali di Vinadio e' trasformata a favore di operai ed operaie appartenenti ai comuni di Vinadio, Aisone, Valloriate, Sambuco, Gaiola e Demonte, che per infortuni o vecchiaia sieno ridotti inabili al lavoro e bisognosi; e ne viene affidata l'amministrazione alla congregazione di carita' di Vinadio. — Testo vigente | Portale Normativo