Art. 1

In vigore dal 6 lug 1898
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la domanda del presidente del comitato ligure per l'educazione del popolo in Genova, diretta ad ottenere alcune aggiunte e modificazioni allo statuto organico del comitato stesso; Veduto il Nostro decreto 2 maggio 1889 e lo statuto approvato con il medesimo; Sentito il consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Sono modificati gli , § a, 2, 12, 13 e 14 nel modo seguente: «, § a. Il comitato ligure per l'educazione del popolo, istituito in Genova il gennaio 1867, ed eretto in ente morale con regio decreto 25 maggio 1876, ha per iscopo: a) di promuovere e sussidiare l'istituzione di asili e giardini d'infanzia, di scuole elementari e professionali, di istituti per l'educazione fisica, di patronati per fanciulli che frequentano le pubbliche scuole, di biblioteche popolari e circolanti, di scuole festive e serali per gli adulti nelle borgate o nei comuni delle Liguria e di pubbliche conferenze o letture sopra argomenti riflettenti l'istruzione e la educazione popolare.» «Art. 2. I mezzi con i quali il comitato provvede allo scopo della sua istituzione consistono nel prodotto delle azioni annue di lire cinque (L. 5.00) sottoscritte dai suoi soci, nelle oblazioni, doni e sussidii della pubblica e privata beneficenza e dei corpi morali e nelle somme versate per acquistare il titolo e la qualità di socio perpetuo di cui all'art. 12.» «Art. 12. L'assemblea generale si compone di tutti i soci che alla data dell'avviso di convocazione si trovano inscritti nei registri sociali ed in regola colla cassa. Per essere socio è necessario farne domanda al consiglio che delibera su tale domanda ed obbligarsi a pagare per tre anni consecutivi non meno di un'azione annua di lire 5.00 a favore del comitato. L'obbligazione od azione annua non disdetta tre mesi prima della fine del terzo anno, s'intende rinnovata per altri tre anni. Chi verserà una volta tanto la somma di lire cento sarà socio perpetuo. Tale somma s'inscriverà a fondo capitale per tramutarsi in rendita fissa annuale.» «Art. 13. Possono istituirsi, su proposta del consiglio direttivo o per domanda di dieci soci, comunicata al consiglio direttivo, soci onorari o benemeriti nelle persone che l'assemblea giudicherà meritare tale onorificenza». «Art. 14. L'assemblea è convocata in via ordinaria due volte all'anno: «a) nel mese di aprile; « 1.° per deliberare sul conto morale e consuntivo del precedente esercizio; « 2.° per deliberare sulle altre pratiche all'ordine del giorno. «b) nel mese di dicembre: « 1.° per eleggere i 4 membri scaduti del consiglio; « 2.° per eleggere fra i soci tre revisori dei conti dell'esercizio in corso; « 3.° per votare il bilancio preventivo dell'esercizio susseguente; « 4.° per deliberare sulle altre pratiche dell'ordine del giorno.» Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 maggio 1898. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 15 giugno 1898. Reg. 215. Atti del Governo a f. 212. G. Cappiello. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli. Gallo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-15;169#art-1

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Art. 1 Che modifica alcuni articoli dello statuto organico del comitato ligure per l'educazione del popolo in Genova. — Testo vigente | Portale Normativo