Art. 1
In vigore dal 17 giu 1898
Con cui l'istituto delle povere cieche presso le figlie di carità canossiane di Bologna viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. - Firmato UMBERTO - Controfirmato Rudinì - Visto G. Zanardelli.
Registrato alla Corte dei Conti addì 28 maggio 1898.
Reg. 215. Atti del Governo a f. 166.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-15;150#art-1