Art. 1
In vigore dal 17 giu 1898
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e il Regolamento per la sua esecuzione in data 5 febbraio 1891, n. 99;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
L'articolo 113 del Regolamento 5 febbraio 1891, n. 99, per la esecuzione della legge suindicata è modificato nei seguenti termini:
La domanda di rimborso per cura di stranieri deve essere corredata:
a) della contabilità delle spese in doppio esemplare;
b) della tabella nosologica comprovante l'indole della malattia che ha reso necessaria la cura, vidimata dal medico curante;
c) di un esemplare dello Statuto, o dell'estratto di esso, nella parte che riguarda le persone che l'Istituto ha l'obbligo di ricoverare. Questo documento deve essere unito alla prima contabilità solamente; nelle contabilità successive basta citare la data della prima, quando non siano sopravvenute mutazioni nello Statuto;
d) della dichiarazione che l'Istituto non ha fondi disponibili per spese estranee allo adempimento del suo scopo secondo il proprio Statuto;
e) di un attestato del Console della Nazione a cui lo straniero appartiene, indicante, per quanto è possibile, le precise generalità del ricoverato (cognome e nome, paternità, età, luogo di nascita e di domicilio, professione).
Fattosi luogo al rimborso, il Ministero, accertate nelle vie diplomatiche o consolari le condizioni economiche degli stranieri ricoverati, provvederà per la rivalsa verso i Governi esteri, secondo le convenzioni internazionali.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino, addì 4 maggio 1898.
UMBERTO.
Rudinì.
Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;189#art-1