Art. 1 Che autorizza la inscrizione nel Gran Libro del debito pubblico l'annua rendita consolidato 4.50 per cento netto di lire 170,550, a saldo di quella occorrente per procurare al Governo la somma necessaria per il pagamento anticipato dei buoni del tesoro a lunga scadenza, descritti nel regio decreto 10 marzo 1898, n. 75. — Testo vigente | Portale Normativo