Art. 1

In vigore dal 12 mag 1898
Che dà facoltà al comune di Pieve del Cairo di applicare, durante il biennio 1898-1899, la tassa di famiglia col limite massimo di lire quaranta (L. 40) e con quello minimo di una lira e centesimi cinquanta (L. 1.50). - Firmato UMBERTO - Controfirmato Branca - Visto G. Zanardelli. Registrato alla Corte dei conti addì 22 aprile 1898. Reg. 215. Atti del Governo a f. 57.
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Art. 1 Che da' facolta' al comune di Pieve del Cairo di applicare, durante il biennio 1898-1899, la tassa di famiglia col limite massimo di lire quaranta (L. 40) e con quello minimo di una lira e centesimi cinquanta (L. 1.50). — Testo vigente | Portale Normativo