Regolamento
Art. 4
In vigore dal 12 mag 1898
Il presidente, quale capo della Commissione, la rappresenta in tutti gli affari di economia interna e di disciplina. Però può fare speciali delegazioni ai membri della Commissione, e, ove d'uopo, essere rappresentato da uno di essi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-04-07;102#art-r-4