Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-03-27;99#art-2

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Art. 2 Che da' facolta' al Ministro del Tesoro di ritirare dalla circolazione, per essere annullati, biglietti di Stato del valore da L. 5 e L. 25 per una data somma. — Testo vigente | Portale Normativo