Art. 1

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-03-06;56#art-1

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Art. 1 Che da' facolta' al comune di Latiano di mantenere pel corrente anno 1898 nell'applicazione della tassa di famiglia il limite massimo di lire duecento (L. 200). — Testo vigente | Portale Normativo