Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-19;547#art-1

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Art. 1 Che estende alla R. Marina le disposizioni relative alla ricerca ed alla raccolta dei proietti o rottami di proietti esplosi durante le esercitazioni di tiro dell'artiglieria del R. Esercito. — Testo vigente | Portale Normativo