Art. 1

In vigore dal 20 nov 1897
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la legge del 6 luglio 1862, n. 680, per l'istituzione delle camere di commercio ed arti; Visto il regio decreto del 9 ottobre 1893, n. CCCXCV (parte supplementare) che stabilisce le sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Bari; Viste le deliberazioni della camera di commercio ed arti di Bari in data 30 giugno e 7 agosto 1897; Sulla proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. La tabella che stabilisce il numero delle sezioni elettorali per la camera di commercio ed arti di Bari, annessa al Nostro decreto del 9 ottobre 1893, n. CCCXCV (parte supplementare), è abrogata ed è sostituita dalla tabella annessa al presente decreto, vista d'ordine Nostro dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farle osservare. Dato a Monza, addì 13 ottobre 1897. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 29 ottobre 1897. Reg. 213. Atti del Governo a f. 78. Pacini. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli E. GIANTURCO. Guicciardini.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-10-13;329#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Portante la sostituzione della tabella delle sezioni elettorali per la camera di commercio ed arti di Bari. — Testo vigente | Portale Normativo