Art. 1
In vigore dal 20 nov 1897
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge del 6 luglio 1862, n. 680, per l'istituzione delle camere di commercio ed arti;
Visto il regio decreto del 9 ottobre 1893, n. CCCXCV (parte supplementare) che stabilisce le sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Bari;
Viste le deliberazioni della camera di commercio ed arti di Bari in data 30 giugno e 7 agosto 1897;
Sulla proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
La tabella che stabilisce il numero delle sezioni elettorali per la camera di commercio ed arti di Bari, annessa al Nostro decreto del 9 ottobre 1893, n. CCCXCV (parte supplementare), è abrogata ed è sostituita dalla tabella annessa al presente decreto, vista d'ordine Nostro dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farle osservare.
Dato a Monza, addì 13 ottobre 1897.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 29 ottobre 1897.
Reg. 213. Atti del Governo a f. 78. Pacini.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli E. GIANTURCO.
Guicciardini.
Storico versioni
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