Art. 3
In vigore dal 26 dic 1897
A termini di legge e non più tardi del 31 luglio prossimo venturo si procederà nei due Comuni alle elezioni generali amministrative per la ricostituzione del Consiglio Comunale di Lamporecchio e per la costituzione di quello di Larciano.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1° giugno 1897.
UMBERTO.
Rudinì.
Visto, Il Guardasigilli: E. Gianturco.
Storico versioni
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