Art. 3

In vigore dal 26 dic 1897
A termini di legge e non più tardi del 31 luglio prossimo venturo si procederà nei due Comuni alle elezioni generali amministrative per la ricostituzione del Consiglio Comunale di Lamporecchio e per la costituzione di quello di Larciano. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° giugno 1897. UMBERTO. Rudinì. Visto, Il Guardasigilli: E. Gianturco.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-06-01;499#art-3

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Art. 3 Col quale la frazione di Larciano nel Comune di Lamporecchio e' costituita in Comune autonomo. — Testo vigente | Portale Normativo