Art. 2

In vigore dal 29 mag 1897
L'istituto dovrà inviare al Ministero di agricoltura, industria e commercio i bilanci consecutivi e le notizie statistiche che dal Ministero medesimo saranno ad esso richieste.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-04-25;135#art-2

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