Art. 1

In vigore dal 11 mag 1897
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Viste le proposte fatte dai consigli dei professori delle scuole tecniche, dai consigli comunali e dai consigli provinciali scolastici; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Le scuole tecniche indicate nella tabella unita al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro per la pubblica istruzione, assumeranno la denominazione che nella tabella stessa, a ciascuna di esse, viene assegnata. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 aprile 1897. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 20 aprile 1897 Reg. 210. Atti del Governo a f. 74. G. Cappiello. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Costa. E. Gianturco.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-04-04;105#art-1

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