Art. 1
In vigore dal 11 mag 1897
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Viste le proposte fatte dai consigli dei professori delle scuole tecniche, dai consigli comunali e dai consigli provinciali scolastici;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Le scuole tecniche indicate nella tabella unita al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro per la pubblica istruzione, assumeranno la denominazione che nella tabella stessa, a ciascuna di esse, viene assegnata.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 aprile 1897.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 20 aprile 1897
Reg. 210. Atti del Governo a f. 74. G. Cappiello.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Costa.
E. Gianturco.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-04-04;105#art-1