Art. 4 Che porta modificazioni ai Regolamenti pel servizio dei fari e fanali; sulla custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua ed opere idrauliche; pel personale del Genio civile, cantonieri e capi-cantonieri delle strade nazionali e sui custodi delle opere di bonifica nelle provincie meridionali e toscane. — Testo vigente | Portale Normativo